


La richiesta deve essere presentata dal titolare o dal legale rappresentante dell'azienda alla provincia dove ha sede l'immobile finalizzato all'attività agrituristica.
La richiesta deve contenere:
Il procedimento deve concludersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Se l’esito negativo, il diniego deve essere motivato.
Il certificato di connessione non è più valido se l'attività agrituristica non è effettivamente avviata entro tre anni dal rilascio. La provincia almeno ogni tre anni dalla data del rilascio del certificato, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su segnalazione della Regione, verifica la sussistenza del rapporto di connessione.
(Articolo 5 del Regolamento Regionale 06/05/2008, n. 4)
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