I gas tossici possono essere acquistati solo da soggetti autorizzati alla custodia, alla conservazione o al trasporto oppure in possesso di un certificato di acquisto che, nei Comuni dove non sono presenti la Questura o il Commissariato di Pubblica Sicurezza, viene rilasciato dal SUAP previo parere dell'ATS (ex ASL) come previsto dall'articolo 55 e dell'articolo 56 del Regio Decreto 09/01/1927, n. 147.
Le imprese prive di autorizzazione allo stoccaggio di gas tossici possono acquistare e utilizzare solo i quantitativi necessari per le lavorazioni e ogni singola quantità acquistata deve essere totalmente utilizzata nella giornata lavorativa di acquisto.