Non sono di competenza del SUAP quelle attività di intermediazione che, per specifica disciplina di settore, per avviare l'attività necessitano di segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione destinate a un altro ente. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
Sono di competenza della Camera di Commercio
- gestione e servizi immobiliari
- agenzie di mediazione
- agenzie di mediazione marittima
- agenzie di spedizionieri
- agenzie di agente o rappresentante di commercio.
Sono competenza della Provincia
- agenzie per le pratiche automobilistiche che svolgono attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (Legge 08/08/1991, n. 264).
Sono di competenza dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)
- agenzie di assicurazione.
Sono di competenza della CONSOB
- agenzie di intermediazione finanziaria.
Sono di competenza della Banca d'Italia
Sono di competenza della Questura
- agenzie di pubblici incanti (case d'asta)
- agenzie matrimoniali
- agenzie di pubbliche relazioni
- agenzie per recupero stragiudiziale di crediti per conto di terzi
- agenzie per la raccolta di scommesse.
Sono di competenza del Registro Nazionale Stampa c/o Presidenza Consiglio Ministri