Detenzione e vendita animali

Detenzione e vendita animali

La detenzione e la vendita di animali prevedono il commercio di qualunque tipologia di questi ultimi, ad eccezione degli animali selvatici ed esotici (Legge 19/12/1975, n. 874).

La detenzione e vendita di animali può essere effettuata se il richiedente ha già avviato un'attività tra quelle elencate o deve avviarne una nuova (ad esempio esercizio di vicinato, media struttura di vendita o grande struttura di vendita).

Requisiti soggettivi

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

E' inoltre necessario rispettare i requisiti strutturali definiti dal Regolamento regionale 05/05/2008, n. 2.

Approfondimenti

Impatto acustico

L'attività svolta deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico quindi può essere necessario presentare anche la valutazione previsione di impatto acustico.

Registro di entrata ed uscita degli animali

Per i commercianti ed i detentori di mammiferi è necessario possedere il registro di entrata e uscita degli animali che deve essere vidimato dal servizio veterinario dell'autorità sanitaria competente.

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Ultimo aggiornamento: 27/06/2024 12:16.29